1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire alle Forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, i veicoli di interesse storico devono essere muniti di una targa supplementare, contraddistinta dalla lettera "H" (historicum), sulla quale sono riportati gli estremi di immatricolazione e di omologazione da parte dei soggetti autorizzati»;
b) al comma 5, le parole: «ai commi 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 2-bis, 3 e 4»;
c) al comma 11, le parole: «dei commi 1, 2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2, 2-bis, 3».